Art. 2.
(Ministro per le politiche giovanili).

      1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

      «Art. 6-ter. (Dipartimento per le politiche giovanili). - 1. Il coordinamento delle politiche attinenti le esigenze e le problematiche giovanili, sotto il profilo economico, sociale, culturale e formativo, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad altre amministrazioni dello Stato.
      2. Il Dipartimento collabora con il Consiglio nazionale dei giovani e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'elaborazione di metodiche

 

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di rilevamento di dati significativi della realtà giovanile, per la costituzione di apposite banche dati, nonché per la programmazione delle politiche di sostegno per le giovani generazioni.
      3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una dettagliata relazione sulle iniziative assunte in attuazione del presente articolo e sui risultati conseguiti con le disposizioni di legge e le azioni amministrative adottate da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali».

      2. Il Ministro per le politiche giovanili è l'organo di governo del Dipartimento per le politiche giovanili, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Il Ministro per le politiche giovanili esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
      4. Il Ministro per le politiche giovanili può, nelle materie di sua competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro, anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati, nonché conferire incarichi di studio e di consulenza.